Colf e badanti 2012: limite di 1.000 € per i pagamenti in contanti !!!

Con l'entrata in vigore del D.L.201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, è stato nuovamente abbassato il limite per i pagamenti in contanti di cui al D.Lgs. n. 231/2007, che è stato ora portato a € 1.000,00.

In parole molto semplici, a partire dal 1.02.2012 non sarà più possibile effettuare pagamenti in denaro contante per somme superiori ad € 999,99 (allo stesso limite sono soggetti i libretti bancari o postali al portatore, o i titoli al portatore).
Per operazioni pari o superiori ad € 1.000,00 il versamento andrà effettuato con forme di pagamento tracciabili, quali bonifici bancari, assegni non trasferibili, ecc.
Unica eccezione a quanto sopra, si verifica nei rapporti con intermediari finanziari abilitati (banche, Poste Italiane, o istituti di moneta elettronica), nei confronti dei quali saranno possibili operazioni in contanti per importi pari o superiori ad € 1000. E' però opportuno segnale, come tali intermediari abilitati, rilevando l'operazione, provvederanno ad effettuare una segnalazione all'Anagrafe dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate.
Operazioni frazionate:
Appare opportuno precisare che il divieto si estende anche alle c.d. operazioni frazionate, ossia distinti e frazionati pagamenti, per importi inferiori al tasso soglia, che però complessivamente comportino il superamento del limite di € 999,99. Le operazioni frazionate, infatti, altro non sono che un espediente per eludere le finalità previste dalla normativa. Tuttavia è consentito e lecito il trasferimento frazionato, laddove questo dipenda da consolidate prassi commerciali, o discenda da precisi obblighi contrattuali. Per esemplificare, sarà del tutto lecito acquistare un bene a rate per un importo di € 2.000,00, mediante il pagamento in contanti di 400 € in 5 rate periodiche. Infatti, benché il prezzo finale sia superiore al valore soglia, il meccanismo di pagamento è frazionato per una prassi commerciale consolidata, quale la vendita a rate. Diverso sarebbe invece il caso, relativo allo stesso esempio, in cui il pagamento di € 2.000,00 avvenisse mediante 5 pagamenti in contanti effettuati nel termine di 2 settimane, ossia in un lasso temporale molto ristretto. E' del tutto evidente, infatti, che in questa seconda ipotesi non potrebbe trattarsi di una vendita rateale, ma di un tentativo di eludere la normativa in questione.

Sanzioni:
Chi effettua un pagamento in contanti superiore ad € 999,99, è soggetto ad una sanzione variabile a secondo dell'importo trasferito che tuttavia, nella misura minima, è pari ad € 3.000,00. In termini pratici, chi effettua un'operazione in contanti per un valore anche di poco superiore al tasso soglia, es. € 1.200,00, è soggetto al pagamento di una sanzione di € 3.000,00. E' importante inoltre sottolineare come, per giurisprudenza e dottrina, risulta assoggettabile alla sanzione di cui sopra, sia colui che effettua il pagamento, sia chi lo riceve.

Conseguenze: pagamento contanti colf/badanti

Ciò premesso, e venendo al tema che qui interessa, e che costituisce una grossa novità nei rapporti tra famiglie e collaboratrici domestiche per l'anno 2012 è, che a partire dal giorno 1.02.12, non sarà più possibile pagare in contanti lo stipendio delle colf e delle badanti per somme superiori ad € 999,99.

A questo proposito, occorre precisare come sia tutt'altro che insolito che le famiglie retribuiscano le colf/badanti direttamente in contanti. Ciò per diversi motivi. Sovente, infatti, le collaboratrici domestiche, soprattutto quando sono straniere ed hanno difficoltà con la lingua e le prassi monetarie del nostro paese, non sono titolari di un conto corrente bancario o postale, di cui magari ignorano le finalità e le modalità di utilizzo, ma preferiscono inviare nei paesi di origine, mediante i circuiti del money transfer, i compensi percepiti in contanti.
A partire dal 1.02.2012, tuttavia, la prassi del pagamento in contanti è assolutamente da sconsigliare, e sarà pertanto necessario invitare le proprie colf/badanti a munirsi di un conto corrente presso un istituto bancario o postale.
Come sopra ricordato, infatti, saranno soggetti a sanzione tutti i pagamenti in contanti pari o superiori ad € 1.000,00, ivi compreso lo stipendio mensile della propria collaboratrice domestica. Si ricorda, a tale proposito, come con l'adeguamento della retribuzione dell'anno 2012 per le collaboratrici domestiche (si rinvia, sul punto, all'articolo del medesimo autore di prossima pubblicazione), e soprattutto in occasione di compensi per lavoro straordinario, tredicesima mensilità o T.F.R., risulti del tutto fisiologico superare il limite soglia previsto dalla legge.
A ciò si aggiunga infine la considerazione -di fondamentale importanza- che, in linea di principio, si è soggetti alla sanzione di € 3.000,00 (sia per il datore di lavoro, che per la colf/badante), ogni qualvolta si provveda ad effettuare un pagamento in contanti di € 1.000,00 o superiori. Ne consegue, che pagare incautamente stipendi mensili anche di poco superiori al tasso soglia, può comportare, nel tempo, sanzioni che possono arrivare a cifre astronomiche!
Il consiglio, pertanto, anche al fine di evitare questioni circa gli importi realmente percepiti dal lavoratore, è quello di utilizzare, sempre e comunque, forme di pagamento tracciabili e consentite dalla normativa (assegni, bonifici bancari, ecc.)
 
free poker