Festività

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Il contratto nazionale elenca i giorni di festività durante i quali la dipendente può non lavorare. 

Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente:

 

  • 1 Gennaio
  • 6 Gennaio
  • Lunedì di Pasqua
  • 25 Aprile
  • 1 Maggio
  • 2 Giungo
  • 8 Dicembre
  • 25 Dicembre
  • 26 Dicembre
  • Santo Patrono

 

Nel caso in cui il datore chieda alla dipendente di lavorare in uno dei giorni "festivi" dovrà corrisponderle una maggiorazione del 60% alla retribuzione globale di fatto.

In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

 

 
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