- I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.
- I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
- Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
- Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
- Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
- In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
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